Sez. 1, Sentenza n. 1569 del 30/11/1978 Ud. (dep. 09/02/1979) Rv. 141131 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MANCATA COMPARIZIONE IN APPELLO - REVOCA TACITA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MANCATA COMPARIZIONE IN APPELLO - REVOCA TACITA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
In base al principio della immanenza della Costituzione della parte civile, la mancata comparizione di essa in appello o in altra fase del giudizio non equivale a revoca della Costituzione precedentemente avvenuta. (Conf mass n 133555; (Conf mass n 133091; (Conf mass n 128174).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)