Sez. 5 - , Sentenza n. 15472 del 13/06/2018 (Rv. 649099 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Processo tributario - Natura - Conseguenti poteri del giudice - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Il processo tributario, anche se si fonda sull'impugnazione di un atto, ha ad oggetto il rapporto sostanziale controverso, sicché il giudice dispone, ex art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, di ampi poteri istruttori, e può, in sede di decisione, sostituire la propria valutazione a quella dell'ufficio.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittima la nomina di un CTU per l'accertamento della superficie dell'immobile).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)