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Sez. 5, Sentenza n. 15214 del 24/11/2000 (Rv. 542158 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Commissioni tributarie - Poteri istruttori - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542158-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546, che assegna alle Commissioni tributarie ampi poteri istruttori, i giudici tributari di merito possono acquisire "aliunde" gli elementi di decisione. Tuttavia, l'onere dell'ufficio di provare i fatti costitutivi della pretesa fiscale può solo essere integrato, ma non integralmente sostituito, mediante l'utilizzo di tali poteri, da detti giudici. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non assolto tale onere da parte dell'ufficio che, nell'avviso di accertamento del valore di un terreno trasferito, aveva fatto riferimento alla stima UTE, e ad altri criteri correlati al caso concreto, diversi dai criteri legali astratti di valutazione, senza produrre in giudizio la documentazione relativa agli elementi giustificativi del "quantum" accertato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)