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Sez. 5, Sentenza n. 1135 del 20/01/2006 (Rv. 586662 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Poteri istruttori delle commissioni tributarie - Portata - Possibilità di acquisire "aliunde" elementi conoscitivi ai fini della decisione - Ammissibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie in tema di imposta di registro.
Stato
decisa il 2006-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586662-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 assegna alle commissioni ampi poteri istruttori, compresa la possibilità di acquisire elementi conoscitivi mediante la richiesta di apposite relazioni affidate ad organi tecnici dell'amministrazione, con la sola esclusione, tra le prove ammissibili, del giuramento e dell'assunzione di testimoni, o mediante esame di documentazione comunque prodotta in giudizio tra le parti. Tali poteri sono conferiti proprio in funzione della valutazione, ad esse affidata, della legittimità e della congruità delle pretese dell'ufficio; i giudici tributari di merito possono cioè acquisire "aliunde", prescindendo dagli accertamenti dell'ufficio, gli elementi di decisione, di cui compiono una valutazione autonoma, rispetto all'assunto di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della commissione regionale, che, in tema di imposta di registro, aveva fatto corretto uso di tali poteri, al fine di ritenere congruo il valore del bene determinato in punto di fatto dai giudici di primo grado).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)