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Sez. 2, Sentenza n. 1610 del 24/04/1975 (Rv. 375205 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE DI COMPARIZIONE - TERMINE EX ART 163 BIS COD PROC CIV - INAPPLICABILITA - INOSSERVANZA DEL TERMINE - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375205-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE DI COMPARIZIONE - TERMINE EX ART 163 BIS COD PROC CIV - INAPPLICABILITA - INOSSERVANZA DEL TERMINE - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*

L'art 331 cod proc civ non prescrive che tra la data di notificazione per integrazione del contraddittorio disposta dal giudice dell'impugnazione nelle cause inscindibili e la data della nuova udienza di comparizione, quando questa e fissata dal giudice stesso, debba intercorrere un termine inferiore a quello stabilito dall'art 163 bis cod proc civ, ma lascia libero il giudice di stabilire un termine anche minore. L'inosservanza di tale termine, di carattere perentorio, da luogo all'inammissibilita dell'impugnazione. (V 1512/74, mass n 369636).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)