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Sez. 2, Sentenza n. 1512 del 22/05/1974 (Rv. 369636 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE FISSATO DAL GIUDICE - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369636-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE FISSATO DAL GIUDICE - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - LIMITI.*

L'omessa osservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio, nel termine dal giudice all'uopo assegnato ai sensi dell'art 331 cod proc civ importa l'inammissibilita dell'appello, sempreche si versi nel caso di cause inscindibili. Il giudice del gravame, pertanto, nel momento in cui e sollecitato ad emettere la declaratoria d'inammissibilita deve accertare se ne ricorrano i presupposti e provvedere, quindi - ove tali presupposti difettino - alla revoca del provvedimento con cui l'integrazione era stata disposta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)