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Sez. 2, Sentenza n. 4182 del 17/07/1979 (Rv. 400692 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - INOSSERVANZA DELL'ORDINE NEL TERMINE ASSEGNATO - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400692-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - INOSSERVANZA DELL'ORDINE NEL TERMINE ASSEGNATO - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*

In tema di litisconsorzio necessario o processuale l'inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio nel termine assegnato dal giudice, ai sensi dell'art 331 cod proc civ, determina l'inammissibilita dell'impugnazione (nella specie, ricorso per Cassazione), rilevabile anche di ufficio, ancorche l'integrazione sia stata parzialmente eseguita, in quanto detto termine ha natura perentoria e non puo, quindi, essere prorogato, ne sostituito con l'accordo delle parti. (Conf 3736/76, mass n 382436; (Conf 1995/76, mass n 380812; (Conf 1610/75, mass n 375205; (Conf 189/74, mass n 367780; (Conf 1590/74, mass n 369764).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)