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Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 19/12/1975 (Rv. 378523 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNZIA - IN GENERE - IMPOSSIBILE RICOSTITUZIONE O MANTENIMENTO DELLA COMUNIONE CONIUGALE - CONDIZIONI - CONTRARIA VOLONTA DI UN SOLO CONIUGE - SUFFICIENZA - COLPA DELL'ALTRO CONIUGE - IRRILEVANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378523-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNZIA - IN GENERE - IMPOSSIBILE RICOSTITUZIONE O MANTENIMENTO DELLA COMUNIONE CONIUGALE - CONDIZIONI - CONTRARIA VOLONTA DI UN SOLO CONIUGE - SUFFICIENZA - COLPA DELL'ALTRO CONIUGE - IRRILEVANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Le cause di scioglimento, o di cessazione degli effetti civili, del matrimonio, previste dall'art 3 della legge 1 dicembre 1970, n 898, operano in presenza del presupposto che, per effetto di esse, la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita. L'accertamento che in tal senso compie il giudice costituisce un'apprezzamento di merito insindacabile in Cassazione, se correttamente e adeguatamente motivato. Perche si verifichi il presupposto su indicato non e necessario che entrambi i coniugi siano concordi nel volere, o nel ritenere avvenuta, la dissoluzione della predetta Unione. Al contrario, proprio perche il mantenimento o la ricostituzione della comunione stessa richiede il concorso delle volonta dei due coniugi, e sufficiente la contraria volonta di uno solo di essi perche il giudice di merito possa, in presenza di ogni altra circostanza all'uopo pertinente, ritenere sussistente il presupposto innanzi indicato. Ne d'altronde e necessario che la predetta contraria volonta, manifestata da uno dei coniugi con il fatto di separarsi e di persistere nello stato di separazione, sia giustificata da un fatto obiettivo o da colpa della controparte, in quanto la legge da Rilevanza a detto stato (ed al suo protrarsi per il tempo previsto in proposito) indipendentemente dall'assenza di colpa del coniuge che si fa attore. (V 4175/75; 974/74, mass n 368909).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)