Sez. L, Sentenza n. 2568 del 29/03/1990 (Rv. 466265 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA O SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - INTERESSI MORATORI E RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. - DECORRENZA - LIQUIDAZIONE DI TALE DANNO - CRITERIO RELATIVO AI PENSIONATI.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA O SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - INTERESSI MORATORI E RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. - DECORRENZA - LIQUIDAZIONE DI TALE DANNO - CRITERIO RELATIVO AI PENSIONATI.*
Con riguardo alla corresponsione dell'indennità premio di servizio spettante al personale degli enti locali, l'INADEL è costituito automaticamente in mora, in applicazione dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973, allo scadere di centoventi giorni dalla maturazione del diritto (la quale coincide con la data del collocamento a riposo), sicché da tale scadenza decorrono gli interessi moratori, oltre all'eventuale maggior danno ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., per la cui liquidazione può tenersi conto della presunzione che i pensionati, se di norma fanno fronte, quali modesti consumatori, alle ordinarie esigenze di vita con l'importo della pensione o di altre modeste prestazioni previdenziali, con la conseguente determinabilità del danno in base agli indici ufficiali dei prezzi al consumo, altrettanto di norma destinano, quali creditori occasionali, somme previdenziali di più rilevante importo (come, nella specie, l'indennità suddetta) ad investimenti idonei a salvaguardarle, per quanto possibile, dagli effetti della svalutazione, con la conseguenza che in tal caso il danno, in Mancanza della dimostrazione di particolari e più remunerativi impieghi, è determinabile con riguardo alla remuneratività assicurata dalla più comune Forma di risparmio costituita dal deposito bancario. (V 2826/89, mass n 463072; (V 1116/89, mass n 462047; (V 3189/86, mass n 446195; (V 3004/86, mass n 446011; (V 2368/86, mass n 445493).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)