Sez. U, Sentenza n. 1116 del 01/03/1989 (Rv. 462047 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - REGIME PRECEDENTE AL D.L. 1 SETTEMBRE 1987 N. 203 - RITARDO NELLA CORRESPONSIONE - PERIODO PRECEDENTE ALLA EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - INTERESSI CORRISPETTIVI - ESCLUSIONE - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO PER RITARDATO ADEMPIMENTO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - REGIME PRECEDENTE AL D.L. 1 SETTEMBRE 1987 N. 203 - RITARDO NELLA CORRESPONSIONE - PERIODO PRECEDENTE ALLA EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - INTERESSI CORRISPETTIVI - ESCLUSIONE - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO PER RITARDATO ADEMPIMENTO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Con riguardo alla "indennità premio di servizio" dovuta dallo INADEL ai dipendenti degli enti locali (nella specie, in relazione a rapporti anteriori al d.l. 1 settembre 1987 n. 203, convertito in legge 29 ottobre 1987 n. 440), la quale ha natura previdenziale, si sottrae alle Disposizioni dettate dall'art. 429 terzo comma cod. proc. civ. in tema di rivalutazione ed interessi sui crediti di lavoro e non produce interessi corrispettivi prima dell'emissione del mandato di pagamento (che ne determina la liquidità ed esigibilità), la scadenza del centoventesimo giorno dalla maturazione del diritto dell'assicurato segna automaticamente la Costituzione in mora dell'istituto (art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533), e, quindi, il suo Obbligo di corrispondere gli interessi moratori, nonché l'eventuale risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.. al fine dell'accertamento e della liquidazione di quest'ultimo, sulla base di elementi presuntivi correlati alle qualità e condizioni della categoria di appartenenza del creditore, occorre fare riferimento pure all'importo di detta indennità, per stabilire se il beneficiario debba essere incluso nella categoria dei "piccoli consumatori", ovvero in quella dei "creditori occasionali", tenendo conto che il pregiudizio può essere presuntivamente determinato, nel primo caso, alla stregua del sopravvenuto aumento dei prezzi dei beni di consumo, nel secondo caso, sulla base della remuneratività delle comuni forme di risparmio, quale il deposito bancario. (V 1680/88, mass n 457702; (V 3004/86, mass n 446011).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Decreto Legge 01/09/1987 num. 203 art. 23, Legge 29/10/1987 num. 440 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)