Sez. 2, Sentenza n. 7970 del 21/07/1995 (Rv. 493384 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE | Costruzioni fronteggiantesi - Distanza minima di metri sei - Imposizione di distacchi minimi delle costruzioni dai confini - Esclusione - Costruzioni in appoggio o in aderenza - Ammissibilità.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE
L'art. 6 della legge antisismica 25 novembre 1962 n. 1684 il quale prevede l'obbligo di osservare la distanza minima di m. 6 tra costruzioni fronteggiantesi, non prescrive distacchi minimi obbligatori delle costruzioni dai confini, né deroga alle norme del codice civile che attribuiscono la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza all'edificio del vicino.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)