Sez. 5, Sentenza n. 27356 del 12/12/2005 (Rv. 586109 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle pendenze tributarie ex art. 32 e ss. della legge n. 413 del 1991 - Sussistenza - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, con l'art. 18 della legge 8 maggio 1998, n. 146 è stato chiarito che l'art. 32 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 deve essere interpretato nel senso che la definizione delle situazioni e pendenze tributarie può ritenersi avvenuta soltanto se i contribuenti che abbiano presentato le dichiarazioni integrative di cui all'art. 32 della legge n. 413 del 1991 e non abbiano eseguito, in tutto o in parte, i dovuti versamenti, abbiano poi provveduto, alla scadenza della rata o, comunque, prima dell'inizio dell'azione esecutiva, al pagamento delle complessive somme iscritte nel ruolo speciale di cui all'art. 39 della legge medesima. In difetto, pertanto, non si verifica alcuna definizione, con la conseguenza che l'Amministrazione riacquista il potere di esercitare l'azione di accertamento con riferimento a tutti i periodi di imposta indicati nella dichiarazione integrativa.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 32, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 39, Legge 08/05/1998 num. 146 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)