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Sez. 5, Sentenza n. 18761 del 30/08/2006 (Rv. 592994 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 32 della legge n. 413 del 1991 - Definizione agevolata dei rapporti pendenti - Mancato versamento delle somme iscritte a ruolo - Effetti - Art. 18 della legge n. 146 del 1998 - "Jus poenitendi" del contribuente - Esclusione - Inefficacia della dichiarazione integrativa - Sussistenza - Conseguenze - Potere dell'Amministrazione di procedere ad accertamento.
Stato
decisa il 2006-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592994-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti prevista dalla legge 31 dicembre 1991, n. 413, l'art. 18, comma secondo, della legge 8 maggio 1998, n. 146, il quale dichiara priva di effetto la definizione nel caso in cui il contribuente non provveda al pagamento ai sensi del comma primo della medesima disposizione, non attribuisce al contribuente uno "ius poenitendi" il cui esercizio comporti il venir meno "ab origine" della dichiarazione integrativa, ma, coerentemente con l'irrevocabilità di quest'ultima, prevista dall'art. 57, comma primo, della legge n. 413 cit., si limita a disporne l'inefficacia, consentendo all'Amministrazione di esercitare l'azione di accertamento per tutti i periodi d'imposta indicati nella dichiarazione integrativa.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 32, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST., Legge 08/05/1998 num. 146 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)