Sez. L, Sentenza n. 389 del 17/01/1987 (Rv. 450134 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE - INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE - INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*
In tema di Azione di rivalsa dell'Inail ex artt. 10 ed 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, costituisce Onere del datore di lavoro convenuto fornire la prova del fatto che le erogazioni assicurative di cui l'istituto chiede il rimborso - superino il risarcimento del danno conseguibile dal lavoratore infortunato, e non già Onere dell'istituto fornire la prova che tale limite non è superato, atteso che quest'ultimo si pone non come fatto costitutivo del diritto di rivalsa dell'Inail, bensì come fatto impeditivo del diritto azionato dall'ente ed, in quanto tale, oggetto di prova a carico del datore di lavoro che l'eccepisca. (V 4171/86, mass n 446957; (V 2050/84, mass n 434113).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)