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Sez. L, Sentenza n. 4171 del 23/06/1986 (Rv. 446957 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - RIVALSA DELL'INAIL - LIMITI - DANNO MORALE IN IPOTESI DI COLPA PENALMENTE RILEVANTE ANCHE SE PER REATO ESTINTO DA AMNISTIA - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446957-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - RIVALSA DELL'INAIL - LIMITI - DANNO MORALE IN IPOTESI DI COLPA PENALMENTE RILEVANTE ANCHE SE PER REATO ESTINTO DA AMNISTIA - INCLUSIONE.*

In tema di infortuni sul lavoro il credito dell'Inail a titolo di rivalsa nei confronti del datore di lavoro responsabile dello infortunio trova un limite nell'ammontare del risarcimento del danno dovuto secondo le norme generali che disciplinano la responsabilità da fatto illecito, non escluso il danno morale in ipotesi di colpa penalmente rilevante, accertabile anche in Sede civile ove il procedimento penale si sia concluso per Estinzione del reato per amnistia. (V 5575/84, mass n 437247; (V 3277/81, mass n 413853).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)