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Sez. 3, Sentenza n. 2996 del 13/11/1973 (Rv. 366676 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI VENDITA.*
Stato
decisa il 1973-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366676-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI VENDITA.*

Una domanda e nuova, e come tale inammissibile in appello, quando sia fondata su una situazione di fatto e di diritto non prospettata nel precedente grado, si da avere una diversa fisionomia giuridica, pure se tendente al medesimo risultato concreto della domanda proposta davanti al primo giudice. (nella specie, la domanda di risoluzione di una vendita era stata fondata, nell'atto introduttivo sulla norma dell'art 1489 cod civ, per l' esistenza di oneri e vincoli sulla cosa venduta e, in appello, sulla disposizione dell'art 1479, per avere il compratore ignorato che la cosa venduta non era di proprieta del venditore). (V 1468/71, mass n 351770).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)