Sez. 5, Sentenza n. 8568 del 12/12/2024 Ud. (dep. 03/03/2025) Rv. 287738-01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Società inattiva - Amministratore di fatto - Accertamento della qualifica - Ruolo di “dominus” - Unico indice rivelatore valorizzabile - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE
In tema di reati fallimentari, quando la cessazione della carica di amministratore di diritto si verifichi nella fase di inattività della società perché ormai avviata al fallimento, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce in quella del ruolo di "dominus" mantenuto anche dopo l'investitura formale del nuovo amministratore, atteso che non è ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico - attinenti ai rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero a qualunque settore gestionale - in un ente ormai esistente, da un punto di vista giuridico, solo formalmente.
Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)