Sez. 5, Sentenza n. 27934 del 22/04/2026 Ud. (dep. 23/07/2026) Rv. 290544-05
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE | Liquidatore di fatto - Gruppo di società collegate - Detenzione di partecipazioni sociali - Insufficienza - Effettivo esercizio di poteri gestori - Necessità - Fattispecie.
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE
In tema di reati fallimentari, la qualifica di liquidatore di fatto di una società, al pari di quella di amministratore di fatto, non può essere desunta dalla mera detenzione di partecipazioni societarie, ma postula la sussistenza di indici fattuali dell'esercizio effettivo di poteri gestori e direttivi che non sia episodico o occasionale. (Fattispecie in cui è stata ritenuta in capo al ricorrente, titolare di partecipazioni societarie in diverse società collegate, la posizione apicale di direzione e coordinamento del gruppo, in considerazione del ruolo storicamente svolto dallo stesso nella gestione e liquidazione delle società interessate, dal suo diretto coinvolgimento nelle operazioni distrattive infragruppo, e dal ruolo meramente formale del liquidatore di diritto delle società).
Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2639
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)