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Sez. 5, Sentenza n. 2514 del 04/12/2023 Ud. (dep. 19/01/2024) Rv. 285881-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Amministratore di fatto - Accertamento della qualifica - Indici valorizzabili - Indicazione - Diretta incidenza sulle condotte illecite - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285881-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE

In tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus", nell'assetto societario.

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2639

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)