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Sez. 2, Sentenza n. 8443 del 21/06/2000 (Rv. 537880 - 01)

MEDIAZIONE - PLURALITÀ DI MEDIATORI | Diritto alla divisione della provvigione - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537880-01

MEDIAZIONE - PLURALITÀ DI MEDIATORI

Il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell'art. 1758 cod.civ., soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1758

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)