Sez. 2, Sentenza n. 8443 del 21/06/2000 (Rv. 537880 - 01)
MEDIAZIONE - PLURALITÀ DI MEDIATORI | Diritto alla divisione della provvigione - Condizioni.
MEDIAZIONE - PLURALITÀ DI MEDIATORI
Il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell'art. 1758 cod.civ., soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1758
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)