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Sez. 3, Sentenza n. 16157 del 08/07/2010 (Rv. 613823 - 01)

MEDIAZIONE - PLURALITÀ DI MEDIATORI | Concorso di più mediatori - Diritto alla divisione della provvigione - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2010-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613823-01

MEDIAZIONE - PLURALITÀ DI MEDIATORI

Il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell'art. 1758 cod.civ., soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo; non sussiste, invece, il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto d'iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 1758

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)