Sez. 3, Sentenza n. 1564 del 13/02/1998 (Rv. 512618 - 01)
MEDIAZIONE - PLURALITÀ DI MEDIATORI | Diritto alla divisione della provvigione - Condizioni.
MEDIAZIONE - PLURALITÀ DI MEDIATORI
Il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge a norma dell'art. 1758 cod. civ. non soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa alla conclusione dell'affare, ma anche quando abbiano agito successivamente ed in modo autonomo, purché l'uno di essi si sia giovato dell'apporto utile dell'altro, limitandosi da parte sua ad integrarlo ai fini del raggiungimento dell'accordo in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i singoli e separati interventi dei vari mediatori e la conclusione dell'affare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1758
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)