Sez. 3, Sentenza n. 48474 del 19/07/2011 Ud. (dep. 28/12/2011) Rv. 251618 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Esercizio di impianto senza autorizzazione - Emissioni - Superamento valori limite - Necessità - Esclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
La contravvenzione prevista dall'art. 279, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 13, del D.Lgs. n. 128 del 2010, punisce chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata), è configurabile indipendentemente dal fatto che le emissioni in atmosfera superino o meno i valori limite stabiliti dalla legge, in quanto è sufficiente che le stesse siano comunque moleste e, di per sè, inquinanti, attesa la natura formale del reato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)