Sez. 3, Sentenza n. 35232 del 28/06/2007 Ud. (dep. 21/09/2007) Rv. 237383 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Disciplina dettata dal d.P.R. n. 203 del 1988 - Ambito di applicazione - Impianti produttivi di emissioni in atmosfera - Reato di esercizio di impianto senza autorizzazione - Configurabilità - Superamento dei valori limite di emissione - Necessità - Esclusione - Ragioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di inquinamento atmosferico, il reato di cui all'art. 25 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (oggi abrogato e sostituito dall'art. 279 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) che punisce l'esercizio di un impianto esistente in difetto di autorizzazione, è configurabile indipendentemente dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, in quanto non si tratta di un reato di danno ma di un reato formale o di condotta che tende a garantire un controllo preventivo da parte della P.A.. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che il bene tutelato dalla norma penale è l'interesse dell'amministrazione competente a controllare preventivamente la funzionalità e potenzialità inquinante degli impianti esistenti o nuovi).
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 279 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 280
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)