Sez. 3, Sentenza n. 40964 del 11/10/2006 Cc. (dep. 15/12/2006) Rv. 235454 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Reato di esercizio di impianto in difetto di autorizzazione - Idoneità concreta dell'impianto alle emissioni - Necessità.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il reato di esercizio di impianto senza richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 25 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, si configura soltanto quando l'impianto sia concretamente in grado di produrre emissioni nell'atmosfera, come più esplicitamente disciplinato dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, che con l'art. 280 ha abrogato il citato d.P.R. n. 203, il cui art. 267, comma primo, prevede quale presupposto del reato non la generica possibilità, ma la concreta attività di produzione delle emissioni da parte dell'impianto. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso il reato in un caso nel quale le polveri prodotte durante il ciclo industriale non erano aspirate all'esterno e rimanevano all'interno dello stabilimento).
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 267, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 280
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)