Sez. U, Sentenza n. 412 del 12/01/2007 (Rv. 594355 - 01)
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Clausola a prima richiesta - Contratto atipico di garanzia - Configurabilità - Connessione tra rapporto fideiussorio e rapporto principale - Sussistenza - Conseguenze sulla giurisdizione (fattispecie precedente la legge n. 218 del 1995).
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
La clausola, con la quale il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore su semplice richiesta del medesimo configura una valida espressione di autonomia negoziale e dà vita ad un contratto atipico di garanzia, che pur derogando al principio dell'accessorietà, non fa venir meno la connessione fra il rapporto fideiussorio e quello principale, anche al fine della giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 4 n. 3 cod. proc. civ., nei confronti del convenuto straniero (fattispecie precedente all'entrata in vigore della legge n. 218 del 1995).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945, Cod. Proc. Civ. art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)