Sez. 1, Sentenza n. 2709 del 29/10/1966 (Rv. 325168 - 01)
IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALI; PROPRIETA INDUSTRIALE) - NOME - GEOGRAFICO - USO COME INDIVIDUAZIONE DELLA PROVENIENZA DELLA MERCE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALI; PROPRIETA INDUSTRIALE) - NOME - GEOGRAFICO - USO COME INDIVIDUAZIONE DELLA PROVENIENZA DELLA MERCE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudizio che un nome geografico sia stato in concreto usato in un marchio come nome geografico per indicare la provenienza della merce, anziche nome di fantasia, involge un esame obiettivo sulla parte denominativa del marchio e sull'effettiva dislocazione dell'impresa, che si estrinseca in un apprezzamento del merito insindacabile in Cassazione. (Cfr 3215/60; 907/58).*
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1942 num. 929 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)