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Sez. 3, Sentenza n. 8327 del 26/05/2003 (Rv. 563571 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Capacità processuale - Fallimento - Chiusura dela procedura - Perdita della capacità processuale del curatore e riacquisto della stessa da parte del fallito - Dichiarazione del procuratore costituito - Mancanza - Interruzione del processo - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563571-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Il riacquisto della capacità processuale, allo stesso modo della perdita della medesima capacità, determina l'interruzione del processo soltanto a seguito di dichiarazione del procuratore costituito, in difetto della quale il giudizio prosegue tra le parti originarie, fino a quando non si verifichi la costituzione del soggetto legittimato. Pertanto, nel procedimento in cui sia parte il fallimento, in persona del curatore, costituito a mezzo di procuratore, la sopravvenuta chiusura della procedura concorsuale nel corso di un grado del giudizio, implicando la cessazione dalla carica del curatore ed il conseguente venir meno della sua capacità processuale, con riacquisto della capacità processuale da parte del fallito, configura evento interruttivo regolato dal disposto dell'art. 300 cod. proc. civ. ed è irrilevante ai fini della prosecuzione del giudizio nei confronti del curatore ove sia mancata la dichiarazione suddetta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 120, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 120, Legge Falliment. art. 136, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)