Sez. 1, Sentenza n. 11950 del 02/12/1993 (Rv. 484584 - 01)
Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere | Capacità processuale - Riacquisto - Dichiarazione del procuratore costituito - Mancanza - Interruzione del processo - Esclusione - Soggetto legittimato - Costituzione - Modalità - Fattispecie.
Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere
Il riacquisto della capacità processuale, allo stesso modo della perdita della medesima capacità, determina l'interruzione del processo soltanto a seguito di dichiarazione del procuratore costituito, in difetto della quale il giudizio prosegue tra le parti originarie, fino a quando non si verifichi la costituzione del soggetto legittimato, la quale non presuppone necessariamente una pronuncia di interruzione e relativa riassunzione, ma può validamente avvenire anche indipendentemente dall'espletamento di tali atti. (Nella specie, emessa la sentenza d'appello nei confronti del curatore del fallimento, il ricorso per cassazione è stato proposto dal fallito tornato "in bonis" per la sopravvenuta chiusura del fallimento).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 120, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)