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Sez. 1, Sentenza n. 11950 del 02/12/1993 (Rv. 484584 - 01)

Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere | Capacità processuale - Riacquisto - Dichiarazione del procuratore costituito - Mancanza - Interruzione del processo - Esclusione - Soggetto legittimato - Costituzione - Modalità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484584-01

Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere

Il riacquisto della capacità processuale, allo stesso modo della perdita della medesima capacità, determina l'interruzione del processo soltanto a seguito di dichiarazione del procuratore costituito, in difetto della quale il giudizio prosegue tra le parti originarie, fino a quando non si verifichi la costituzione del soggetto legittimato, la quale non presuppone necessariamente una pronuncia di interruzione e relativa riassunzione, ma può validamente avvenire anche indipendentemente dall'espletamento di tali atti. (Nella specie, emessa la sentenza d'appello nei confronti del curatore del fallimento, il ricorso per cassazione è stato proposto dal fallito tornato "in bonis" per la sopravvenuta chiusura del fallimento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 120, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)