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Sez. 2, Sentenza n. 8959 del 18/04/2006 (Rv. 587596 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE | In genere.
Stato
decisa il 2006-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587596-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE

In tema di procedimento civile, la chiusura del fallimento, determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suo patrimonio fa venir meno la legittimazione processuale del curatore, determinando il subentrare dello stesso fallito tornato "in bonis" al curatore nei procedimenti pendenti all'atto della chiusura; tale principio peraltro, non vale per il giudizio di cassazione, che è caratterizzato dall'impulso d'ufficio ed al quale non sono perciò applicabili le norme di cui agli artt. 299 e 300 cod. proc. civ. sicché non è consentito il deposito ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. di documenti attestanti la chiusura del fallimento. Ne consegue che, qualora in un giudizio di cassazione introdotto dalla curatela fallimentare sia stata ordinata l'integrazione del contraddittorio e nelle more sia sopravvenuta la chiusura del fallimento, all'esecuzione dell'ordine è legittimata solo la curatela (oltre che la sua controparte) e non anche il fallito tornato "in bonis" (in applicazione di tali principi la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e quello incidentale, ritenendo irrilevante l'integrazione del contraddittorio e la successiva costituzione del fallito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)