Sez. 2, Sentenza n. 1495 del 26/02/1983 (Rv. 426321 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - PORTATA DEL PRINCIPIO - MANCATO ESAME DELLA DOMANDA NEL MERITO IN PRIMO GRADO PER UNA RAGIONE ASSORBENTE DI NATURA PROCESSUALE - VIOLAZIONE DEL PREDETTO PRINCIPIO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - PORTATA DEL PRINCIPIO - MANCATO ESAME DELLA DOMANDA NEL MERITO IN PRIMO GRADO PER UNA RAGIONE ASSORBENTE DI NATURA PROCESSUALE - VIOLAZIONE DEL PREDETTO PRINCIPIO - ESCLUSIONE.*
Il principio del doppio grado di giurisdizione non implica affatto la necessità che una domanda sia esaminata nel merito da parte di due giudici di merito, ma solo che essa sia sottoposta al duplice esame di merito; pertanto la proposizione della domanda nel giudizio di primo grado esaurisce e soddisfa il principio del doppio grado di giurisdizione, ancorché non venga esaminata in conseguenza della decisione della causa alla stregua di una ragione assorbente di natura processuale. (V 969/81, mass n 411492).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)