Sez. 2, Sentenza n. 969 del 17/02/1981 (Rv. 411492 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - OMESSA PRONUNCIA DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - OMESSA PRONUNCIA DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*
Sia nel caso in cui l'omissione di pronuncia si risolva in un vizio della pronuncia stessa, sia nel caso in cui sia giustificata dalla soluzione data dal primo giudice a una questione logicamente assorbente, il giudice dell'appello che riscontri il vizio denunciatogli, ovvero superi, considerandola infondata, la questione ritenuta in primo grado assorbente, deve procedere all'esame della domanda gia portata all'esame del primo giudice, poiche la proposizione della domanda nel giudizio di primo grado esaurisce e soddisfa il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale richiede soltanto la sottoposizione della domanda medesima all'esame di due giudici del merito e non anche l'esame della domanda da parte di entrambi i giudici del merito. (Conf 828/77, mass n 384443; (Conf 5103/77, mass n 388712; (Conf 2289/68, mass n 334581).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)