Sez. 2, Sentenza n. 1880 del 19/03/1984 (Rv. 433951 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - NOZIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - NOZIONE - LIMITI.*
Il principio del doppio grado di giurisdizione non implica necessariamente che entrambi i giudici, di primo e di secondo grado, si debbano pronunciare nel merito delle domande ed eccezioni proposte dalle parti, essendo sufficiente che ciascuno di essi pervenga ad una decisione (definitiva o non definitiva del giudizio) attraverso la delibazione delle questioni controverse, anche se concernenti la giurisdizione o la Competenza ovvero di natura (altrimenti) pregiudiziale o preliminare al merito. (V 1495/83, mass n 426321; (V 969/81, mass n 411492).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)