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Sez. U, Sentenza n. 295 del 20/01/1989 (Rv. 461456 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) - UTILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER ATTIVITÀ COMPLEMENTARI O SUSSIDIARIE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461456-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) - UTILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER ATTIVITÀ COMPLEMENTARI O SUSSIDIARIE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*

Il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro sancito dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 sussiste non soltanto nell'ipotesi di cui la prestazione di lavoro sia strettamente connessa con il processo produttivo oggetto specifico dell'impresa appaltante, ma ogni qualvolta questa abbia utilizzato effettivamente le prestazioni del lavoratore, sia pure per attività complementari o sussidiarie, preordinate soltanto mediamente od indirettamente al raggiungimento della propria finalità. (principio affermato, nella specie, in relazione all'attività di guardiania notturna dei depositi di un'azienda consortile di trasporti pubblici). (Conf 2952/87, mass n 452055).*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)