Sez. L, Sentenza n. 2952 del 26/03/1987 (Rv. 452055 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - UTILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER ATTIVITÀ COMPLEMENTARI O SUSSIDIARIE - SUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - UTILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER ATTIVITÀ COMPLEMENTARI O SUSSIDIARIE - SUFFICIENZA.*
Il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro sancito dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 sussiste non soltanto nell'ipotesi in cui la prestazione di lavoro sia strettamente connessa con il processo produttivo oggetto specifico dell'impresa appaltante, ma ogni qual volta questa abbia utilizzato effettivamente le prestazioni del lavoratore, sia pure per attività complementari o sussidiarie, preordinate soltanto mediamente od indirettamente al raggiungimento della propria finalità. (nella specie il giudice del merito aveva ritenuto sussistente un'ipotesi di intermediazione vietata in un caso in cui un ente fiera - assumendosi tutti gli oneri organizzativi e finanziari - aveva affidato ad un comitato l'organizzazione di alcune manifestazioni promozionali collaterali all'attività fieristica; la suprema Corte, nel confermare tale pronuncia, ha enunciato il sopra riportato principio di diritto). (V 1359/83, mass n 426165).*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)