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Sez. 2, Sentenza n. 296 del 23/02/1965 (Rv. 310479 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARAZIONE) E LORO RIPARTIZIONE - IN GENERE - ONERE.*
Stato
decisa il 1965-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/310479-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARAZIONE) E LORO RIPARTIZIONE - IN GENERE - ONERE.*

La riparazione di una parte comune dell'edificio sta a carico di tutti i partecipanti alla comunione nella proporzione stabilita dall'art. 1123 cod.civ., quando il danneggiamento non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini. Quando, invece, il danneggiamento sia da attribuirsi ad uno dei partecipanti o ad alcuni di essi, trova applicazione il principio generale, secondo cui la riparazione dei danni sta a carico di colui che li ha cagionati. (Conf. 1615/48).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)