diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 3089 del 24/06/1999 Cc. (dep. 01/09/1999) Rv. 214476 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE | Appello del PM - Contro decisione del GIP che ha escluso la sussistenza di esigenze cautelari - Estensione della motivazione da parte del Tribunale del riesame - Valutazione anche della sussistenza dei gravi indizi - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214476-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, nel caso in cui il GIP abbia rigettato la richiesta di emissione di provvedimento coercitivo per carenza di esigenze cautelari e pur ritenendo sussistenti, nel caso sottoposto al suo esame, gravi indizi di colpevolezza, il tribunale, investito dell'appello proposto dal PM, deve -al fine di disporre la richiesta misura in accoglimento del gravame- prendere in considerazione tutti gli elementi di cui all'art 292 cod.proc.pen.e pertanto deve motivare adeguatamente, non solo in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari (oggetto della impugnazione del PM), ma anche in ordine alla già ritenuta configurabilità dei gravi indizi, della quale l'indagato non aveva alcun interesse a dolersi, essendo stata comunque disattesa, nei suoi confronti, la richiesta di applicazione della misura cautelare. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso del PM, che aveva denunciato violazione del principio devolutivo dell'appello, in quanto il tribunale, investito del gravame con riferimento alla ritenuta carenza di esigenze cautelari, aveva esteso la sua cognizione anche alla valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)