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Sez. 3, Ordinanza n. 4725 del 23/02/2025 (Rv. 673771-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Giudizio d'appello - Notificazione a mezzo pec della sentenza impugnata - Art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze in tema di prova della tempestività dell'impugnazione.
Stato
decisa il 2025-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673771-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA

Nel giudizio di appello, ai fini della dimostrazione del rispetto del termine breve di impugnazione di una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, non essendo applicabile l'art. 369, comma 2, c.p.c., non occorre il deposito telematico dei files di avvenuta consegna e di accettazione nel loro originario formato digitale, essendo sufficiente il semplice deposito telematico della ricevuta analogica della relata di notifica in formato .pdf.

Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 ter, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)