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Sez. 3, Sentenza n. 8674 del 09/04/2009 (Rv. 608256 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PRESCRIZIONE | Condizioni generali di polizza demandanti a perizia medica l'accertamento dell'entità delle lesioni dell'assicurato - Prescrizione di cui all'art. 2952, secondo comma, cod. civ. - Sospensione - Configurabilità - Condizioni - Denuncia entro l'anno dal sinistro - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608256-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PRESCRIZIONE

In tema di assicurazioni, nel caso in cui le condizioni generali di polizza demandino ad apposita perizia medica l'accertamento dell'entità delle lesioni per le quali l'assicurato chiede l'indennizzo, affinché tale previsione contrattuale valga a paralizzare il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 2952, secondo comma, cod. civ. fino alla conclusione della perizia, occorre che il sinistro sia stato denunciato alla compagnia di assicurazioni entro l'anno dal giorno in cui si è verificato il fatto generatore di danno. (Nella fattispecie, relativa ad un infortunio sul lavoro, la S.C. ha escluso che fosse prescritto il diritto all'indennizzo dell'assicurato, derivando la prova della sua tempestiva denuncia dal fatto di essere stato sottoposto a visita medica per conto dell'assicurazione prima del decorso dell'anno dal sinistro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)