Sez. 1, Sentenza n. 9153 del 26/02/1987 Ud. (dep. 20/08/1987) Rv. 176577 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - DICHIARAZIONI DEI COIMPUTATI - TESTIMONI - VALORE PROBATORIO - RISCONTRI OGGETTIVI - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - DICHIARAZIONI DEI COIMPUTATI - TESTIMONI - VALORE PROBATORIO - RISCONTRI OGGETTIVI - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
Le dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato (ai sensi degli artt. 348 bis e 450 bis cod. proc. pen.), siano esse disgiunte da ammissioni di proprie responsabilità o integrino vere chiamate di correità, costituiscono, dal punto di vista ontologico e strutturale, elementi di prove e cioè elementi che rappresentano di per sè (salva la valutazione della loro attendibilità) la prova del fatto contestato. La necessità di riscontri esterni, ma non necessariamente obiettivi, si pone all'esame del giudice di merito quando la valutazione della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie non si risolva in maniera tranquillizzante e sincera ovvero sia resa non evidente dalla sussistenza di elementi probatori contrastanti con tali dichiarazioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 bis, Cod. Proc. Pen. art. 450 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)