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Sez. 6, Sentenza n. 9547 del 12/02/1988 Ud. (dep. 29/09/1988) Rv. 179266 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1988-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179266-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE - REQUISITI.*

Le accuse formulate da coimputati, qualora siano direttamente rappresentative del fatto cui si riferiscono, non integrano meri indizi, ma autonomi e diretti elementi di prova utilizzabili dal giudice del merito secondo il suo libero apprezzamento purché adeguatamente motivato. Peraltro, in considerazione della particolare natura della fonte di prova, tali dichiarazioni possono assumere un decisivo rilievo probatorio soltanto se, attraverso un rigoroso e prudente vaglio critico del loro contenuto, ne venga accertata l'attendibilità sul piano logico e psicologico e se, inoltre, non contrastino con altre risultanze istruttorie. (Conf mass n 176577; (Conf mass n 176578).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)