Sez. 1, Sentenza n. 3741 del 22/10/1976 (Rv. 382444 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - PROVA DEI FATTI NEGATIVI - MODALITA - PROVA DEL POSITIVO FATTO CONTRARIO.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - PROVA DEI FATTI NEGATIVI - MODALITA - PROVA DEL POSITIVO FATTO CONTRARIO.*
La prova dei fatti negativi, quando sia desumibile da uno specifico e positivo fatto contrario, deve essere data attraverso la dimostrazione di quest'ultimo, poiche la negativita dei fatti non esclude, ne inverte l'Onere della prova. (V 3515/72, mass n 361452).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2698
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)