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Sez. 3, Sentenza n. 2586 del 28/04/1981 (Rv. 413361 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - FATTI NEGATIVI - RIPARTIZIONE DELL'ONERE - CONTENUTO - PROVA DEI FATTI POSITIVI CONTRARI.*
Stato
decisa il 1981-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413361-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - FATTI NEGATIVI - RIPARTIZIONE DELL'ONERE - CONTENUTO - PROVA DEI FATTI POSITIVI CONTRARI.*

La negativita dei fatti non esclude ne inverte l'Onere della prova, gravando esso sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, e costitutivo, ovvero sulla parte che eccepisce un fatto, pur se negativo, avente efficacia estintiva od impeditiva o modificativa del diritto fatto valere; la relativa prova deve essere fornita mediante quella dei fatti positivi contrari. (Conf 2354/80, mass n 406044; (Conf 3741/76, mass n 382444; (Conf 3515/72, mass n 361452; (Conf 2612/69, mass n 342223).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2698

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)