Sez. L, Sentenza n. 2354 del 12/04/1980 (Rv. 406044 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - FATTI NEGATIVI - DIMOSTRAZIONE DEL FATTO CONTRARIO - NECESSITA - CONDIZIONE.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - FATTI NEGATIVI - DIMOSTRAZIONE DEL FATTO CONTRARIO - NECESSITA - CONDIZIONE.*
La prova dei fatti negativi, quando sia desumibile da uno specifico e positivo fatto contrario, deve essere data attraverso la dimostrazione di quest'ultimo, poiche la negativita dei fatti non esclude, ne inverte l'Onere della prova. (Conf 3741/76, mass n 382444).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2698
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)