Sez. 3, Sentenza n. 2104 del 01/04/1980 (Rv. 405758 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - ESIGENZE LAVORATIVE - TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA LAVORATIVA - TUTELABILITA - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - ESIGENZE LAVORATIVE - TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA LAVORATIVA - TUTELABILITA - CONDIZIONI.*
Allorche il locatore intenda trasferire nell'immobile locato l'Esercizio della propria attivita svolta altrove e, quindi far cessare la proroga legale della locazione, la serieta del proposito e le apprezzabili esigenze di vita e di lavoro vanno valutate, come elementi di fatto del tutto complementari, da eventualmente integrare con altri elementi obiettivamente accertabili. (V 3547/78, mass n 393046; (V 17/76, mass n 378632).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)