diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 47706 del 08/10/2004 Cc. (dep. 09/12/2004) Rv. 230232 - 01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - revoca di benefici | Sospensione condizionale concessa su pena patteggiata - Revoca ai sensi dell'art. 674, comma primo-bis, cod. proc. pen. - Legittimità - Accordo delle parti subordinato alla concessione del beneficio - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230232-01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - revoca di benefici

E legittimamente disposta, in sede esecutiva, la revoca, ai sensi dell'art. 674, comma primo-bis, cod. proc. pen., della sospensione condizionale della pena applicata con la sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore dell'art. 1 della legge 26 marzo 2001 n. 128 (che ha riconosciuto al giudice dell'esecuzione il relativo potere), a nulla rilevando che nell'accordo delle parti recepito dalla sentenza la prestazione del consenso dell'imputato fosse stata subordinata alla concessione del citato beneficio.

Riferimenti normativi: Legge 26/03/2001 num. 128 art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)