Sez. 1, Sentenza n. 8902 del 14/12/2006 Cc. (dep. 01/03/2007) Rv. 236564 - 01
ESECUZIONE - SPESE - CUSTODIA CAUTELARE | Sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. proc. pen. - Normativa sopravvenuta (art. 1 L. 26 marzo 2001 n. 128) - Revoca del beneficio in sede esecutiva - Natura processuale della revoca - Sussistenza - Applicabilità della nuova normativa alle sentenze divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore della L. n. 128 del 2001 - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE - SPESE - CUSTODIA CAUTELARE
La l. 26 marzo 2001 n. 128, che ha introdotto un rimedio revocatorio rimesso al giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di concessione della sospensione condizionale della pena in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., e ha valenza processuale, non trova applicazione con riferimento alla sentenze divenute definitive prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, trattandosi di situazioni esaurite.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 128 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)