Sez. 1, Sentenza n. 43498 del 18/07/2013 Cc. (dep. 24/10/2013) Rv. 256700 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale concessa su pena patteggiata - Accordo delle parti subordinato alla concessione del beneficio - Revoca ai sensi dell'art. 674, comma primo bis, cod. proc. pen. - Legittimità - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI
È legittima in sede esecutiva, stante la sua natura meramente dichiarativa, la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa, pur in assenza dei presupposti di legge, con sentenza di patteggiamento, a nulla rilevando che nell'accordo delle parti la proposta dell'imputato fosse stata subordinata alla concessione del citato beneficio. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la revoca della sospensione condizionale in quanto la pena inflitta, cumulata a quella irrogata con una precedente pronuncia, superava il limite di cui all'art. 164, comma quarto, cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)