Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 140 del 1983
Massime (1)
Massima n. 14244
- Impiego pubblico
- Dipendenti dell'inadel
- Indennità premio di fine servizio
- Esclusione per i dipendenti dimissionari con meno di venticinque anni di servizio
- Motivazione per relationem
- Insufficienza
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36 Cost., dell'art. 2 della legge 1 marzo 1968, n. 151, nella parte in cui esclude il diritto all'indennità di fine servizio per i dipendenti dimissionari dell'INADEL con meno di venticinque anni di servizio, in quanto nell'ordinanza di rinvio è contenuta soltanto una motivazione per relationem nella quale mancano adeguati elementi per la ricostruzione della fattispecie in esame.
Norme impugnate
- art. 2 legge 1 marzo 1968, n. 151
Parametri
- art. 3, comma 1, Cost.
- art. 36 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 marzo 1968, n. 151 (Dipendenti dell'INADEL - indennità premio servizio) promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1982 dal Pretore di Arezzo, nel procedimento civile vertente tra Martini Martino e l'INADEL, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 del 13 ottobre 1982.
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza 9 febbraio 1982, il Pretore di Arezzo, nel corso del procedimento civile fra Martini Martino e l'INADEL ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 marzo 1968 n. 151 nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità premio di fine servizio ai dipendenti dimissionari dell'Istituto con meno di 25 anni di servizio.
punto 2
Considerato che nell'ordinanza è contenuta soltanto una motivazione "per relationem" nella quale mancano adeguati elementi per la ricostruzione della situazione di specie, e che pertanto l'ordinanza non dà conto degli effettivi termini della operatività della norma impugnata;
che da ciò deriva un'assoluta carenza di motivazione circa la rilevanza della questione prospettata come pure l'inidoneità dell'ordinanza a soddisfare la fondamentale esigenza della chiara e generale conoscenza, attraverso l'apposito regime di pubblicità delle relative ordinanze, delle questioni di legittimità costituzionale deferite alla Corte;
che deve pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 158 del 1982, ordinanze n. 212 del 1982 e n. 22 del 1983) dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione come sopra sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 marzo 1968 n. 151, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36 Cost., con ordinanza del Pretore di Arezzo del 9 febbraio 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGL1ELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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