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Sez. 1, Sentenza n. 1059 del 03/10/2024 Ud. (dep. 10/01/2025) Rv. 287484-02

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - DIVIETO | Accertamento tecnico - Adempimenti previsti dall'art. 360 cod. proc. pen. - Irripetibilità - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287484-02

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - DIVIETO

L'accertamento tecnico irripetibile, che impone di assolvere agli adempimenti richiesti dall'art. 360 cod. proc. pen., è solo quello che, in forza di una valutazione "ex ante", e sulla base di una ragionevole prevedibilità, sia causa di alterazione della cosa, del luogo o della persona sottoposta all'esame medesimo. (Fattispecie relativa all'esame svolto sui campioni ematici prelevati "post mortem" dai cadaveri delle vittime, ritenuto dalla Corte accertamento ripetibile).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)